La prima importante novità riguarda la modalità con cui i medici di medicina generale potranno rilasciare il certificato di assenza per malattia del lavoratore.
La Novità Introdotta (Articolo 58)
Il nuovo provvedimento equipara ufficialmente la certificazione di malattia rilasciata da remoto, tramite una televisita, a quella tradizionale effettuata in presenza. Questo rappresenta un enorme passo avanti nell’adozione della telemedicina per le cure primarie, consentendo una gestione più agile e sicura dei pazienti, soprattutto in condizioni di contagio o mobilità ridotta.
Attenzione Ai Tempi: Non Immediatamente Operativo
Nonostante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore del Disegno di Legge il 18 dicembre, questa norma non sarà immediatamente operativa.
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Necessità di Accordo: La legge demanda la definizione dei “casi e delle modalità del ricorso alla telecertificazione” a un successivo accordo in Conferenza Stato-Regioni.
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Chi Decide: L’accordo sarà assunto su proposta del Ministro della Salute, senza una precisa scadenza temporale.
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Fino ad Allora: Fino alla definizione di tale accordo, restano in vigore le regole attuali, che prevedono che il medico debba accertare di persona le condizioni del paziente.
La FIMMG assicura che vigilerà sull’iter, forte dell’esperienza acquisita durante la pandemia per le certificazioni dei positivi al Covid.
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Tutela Anti-Frode: Il provvedimento mantiene ferme le severe pene contro i certificati falsi, sia che vengano rilasciati in presenza che in modalità telematica, a tutela della serietà della professione e dell’onestà dei lavoratori.
Ricette Ripetibili Annuali per i Malati Cronici: Verso la Continuità Terapeutica
La seconda innovazione, contenuta nell’articolo 62, mira a semplificare drasticamente la vita dei pazienti cronici e a ridurre il carico burocratico per i medici di famiglia.
La Novità Introdotta (Articolo 62)
I medici di medicina generale avranno la possibilità di prescrivere i farmaci per patologie croniche con una validità che può estendersi fino a 12 mesi.
Questo riduce la necessità per i pazienti stabili di recarsi continuamente dal medico solo per la ripetizione delle ricette, migliorando l’aderenza terapeutica e ottimizzando il tempo del medico.
Attenzione Ai Tempi: Operativo Entro 90 Giorni
Anche questa misura non sarà subito attiva, ma ha una scadenza più definita:
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Decorrenza: Entro 90 giorni a partire dal 18 dicembre (data di entrata in vigore della legge).
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Iter Necessario: Sarà necessario un decreto attuativo del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia, che stabilirà le modalità precise di attuazione, garantendo al contempo che non ci siano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Funzionamento e Sicurezza del Paziente
Una volta completato l’iter normativo, il meccanismo sarà il seguente:
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Prescrizione: Il medico indicherà nella ricetta ripetibile la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell’arco temporale massimo di 12 mesi.
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Sospensione/Modifica: Il medico manterrà piena autonomia per sospendere o modificare in qualsiasi momento la ripetibilità della prescrizione, in base alle esigenze di monitoraggio clinico del paziente.
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Ruolo del Farmacista: Il farmacista, ricevuta la ricetta, informerà il paziente sulla corretta assunzione e consegnerà un numero di confezioni sufficiente a coprire 30 giorni di terapia per volta. Sarà compito del farmacista comunicare la consegna del farmaco al rispettivo medico di famiglia, creando una collaborazione interprofessionale più efficace.
Continuità Assistenziale Facilitata
Un ulteriore elemento di semplificazione riguarda la possibilità di ottenere i farmaci prescritti anche con la documentazione di dimissione ospedaliera o referti del Pronto Soccorso, senza dover attendere il rilascio di una seconda prescrizione da parte del medico di famiglia. Questo è cruciale per la continuità assistenziale, soprattutto coprendo i periodi festivi o le dimissioni avvenute durante i prefestivi (come i venerdì).
In sintesi, il Disegno di Legge traccia un percorso chiaro verso una sanità territoriale più moderna e meno burocratica, ma la sua piena attuazione dipende ora dall’accelerazione dei decreti e degli accordi attuativi.





